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DETRAIBILITA’ DISPOSITIVI MEDICI

Di 30 Maggio 2017Febbraio 8th, 2019Detraibilità, Dispositivo medico, Salute

Detraibilità fiscale 19% per Dispositivi Medici Classe 1 Antidecubito

Per tutti i materassi che sono iscritti dal nomenclatore come dispositivi medici classe 1 antidecubito è possibile fruire della detrazione del 19%, ma a determinate condizioni. L’ Agenzia delle Entrate , con la risoluzione n° 11 del 26 gennaio 2007, ha infatti chiarito che le spese sostenute per l’ acquisto di un materasso sanitario possono essere detratte a condizione che il materasso presenti caratteristiche tali da essere incluso nell’ elenco di cui al D.M. numero 332 del 27 agosto 1999, e sia pertanto «antidecubito».

Più specificatamente: la qualifica di Dispositivi Medici di C lasse 1 e la loro marcatura, permette a questi modelli di beneficiare della detrazione di imposta per spese sanitarie (art. 15 comma 1, lettera C del TUIR). Pertanto la spesa sostenuta per l’ acquisto di tali prodotti, potrà essere detratta come spesa sanitaria per un ammontare pari al 19% (per la parte che supera la franchigia di euro 129,11 da applicarsi sull’ ammontare complessivo di tutte le spese sanitarie sostenute) nella dichiarazione dei redditi che riguarda il periodo di imposta al quale si riferisce l’ acquisto.

Per usufruire di tale opportunità, è necessario fornire la seguente documentazione: fattura intestata al contribuente cui si riferisce la spesa, in cui siano indicati: numero autorizzazione Ministero della Salute e il numero progressivo interno. Questa documentazione deve essere conservata con la dichiarazione dei redditi per almeno 5 anni.

Quando un Materasso è un dispositivo medico CE in Classe 1?

Un Materasso è un dispositivo medico C E in C lasse 1 quando le materie prime utilizzate sono state sottoposte a test da laboratori esterni certificatori, e quando il sistema di costruzione è stato protocollato sino ad ottenere la marcatura C E, e la classificazione di materasso ortopedico antidecubito; considerato pertanto a tutti gli effettidispositivo medico ai sensi degli art. 1 e 2 del D.LGS del 24 febbraio 1997 n° 46 e succ. modd. e integrazioni e recepisce la direttiva 93/42/C E «DISPOSITIVI MEDIC I» e succ. modd. e integrazioni.

Cosa è necessario presentare al momento dell acquisto? Sara’ sufficiente presentare al momento dell acquisto  il proprio codice fiscale